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08/07/2008 Circolare Ministero della salute chiarimenti trasporto equidi conto proprio
in allegato copia della recentissima circolare del Ministero della Salute in tema di trasporto degli
equidi. Con questa circolare,finalmente il trasporto di cavalli con finalità ludico sportive esce
definitivamente dall'ambito di applicazione del Regolamento europeo 1/2005.
circolare del 7 aprile 2008: chiarimenti trasporto equidi CE 1/2005
ringraziamo tutti quelli che ci hanno segnalato questa importante novità e vi preghiamo di
diffonderla anche a chi non può collegarsi al nostro sito. grazie EG
11/02/2008 idoneità al trasporto: chiarimenti dal Ministero della Salute
In allegato potete trovare importanti chiarimenti sull'idoneità del Trasportatore a seguito della direttiva CE 1/2005 emanati dal Ministero della Salute. ALLEGATO
aggiornamento del 12 dicembre 2007
Certificato di idoneità del conducente legge CE 1/2005: chiarimenti
Di recente ho partecipato al corso di 12 ore per il rilascio dell’idoneità al trasporto degli animali in base alla nuova legge della Comunità Europea 1/2005. Questa normativa entrerà in vigore definitivamente il 5 gennaio 2008. Principalmente interessa tutti i conducenti di veicoli adibiti al trasporto animale che svolgono questa attività professionalmente sia che siano con licenza trasporto conto proprio che conto terzi. La base dell’applicazione di questa legge è che tale trasporto di animali costituisca un’attività con fonte di guadagno. Chi esercita come professione autotrasportatore di animali è obbligato a fare questo corso e le ammende pecuniarie in merito per il non rispetto della legge sono molto severe. Si diceva quindi che chi non svolge professionalmente questa attività ma usa semplicemente il van o trailer per trasportare il proprio cavallo per competizioni sportive, passeggiate o quantaltro non è tenuto ad avere questa idoneità. Inoltre esiste già per la regione Lombardia una nuova deroga alla legge CE 1/2005 che esclude dall’obbligo del certificato di idoneità per chi trasporta semplicemente equidi registrati. Questo modulo di autocertificazione va compilato e consegnato all’ASL di competenza. ( vedi allegato al link).
Cosa migliore è di informarsi presso i veterinari della propria ASL e chiedere bene notizie in merito. Ovviamente se poi si viene fermati e si trasportano cavalli che non appartengono a chi guida ed è intestatario della licenza di trasporto conto proprio sorgono altre problematiche che non sono inerenti alla parte veterinaria bensì a quella della guardia di finanza o ad altro ente preposto.
Si ricorda inoltre che chi viaggia con un cavallo al seguito deve avere anche questi altri documenti dall’ASL: autorizzazione al trasporto del proprietario automezzo, autorizzazione sanitaria del veicolo atto al trasporto oppure modulo deroga per trasporto solo equidi registrati. Questi vengono fatti con modelli di autocertificazione vidimati dal veterinario ASL. Per chi effettua invece “viaggi lunghi” le autorizzazioni vengono sempre rilasciata dal personale ASL ma dopo sopralluogo. Per i viaggi lunghi si intendono quelli superiori alle otto ore (anche se in Italia si arriva in deroga alla dodici ore) e quelli effettuati in stati membri della Comunità Europea.
Da non dimenticare prima di un viaggio il passaporto del cavallo con tutte le relative vaccinazioni ed esami (vedi schema in allegato), compilazione “modello rosa” mod. 4 e non per ultimo è obbligatorio per tutti i mezzi che trasportano animali avere ben visibile sul retro o sul fianco la dicitura “trasporto animali” “trasporto cavalli” o quantaltro.
Questo è il link alla legge CE 1/2005
http://europa.eu/legislation_summaries/food_safety/animal_welfare/f83007_it.htm
questo è il modello per regione Lombardia deroga equidi registrati
http://www.apa.mi.it/web/download/auttras.pdf
oppure clicca qui modello
Emilio Gamba
analisi effettuata ad ottobre 2007 (vedere integrazioni articolo sopra)
Certificato di idoneità al trasporto degli animali per il conducente
(ottenuto previo corso formativo obbligatorio di 12 ore prezzo circa € 240 più marche da bollo varie),
Dal 5 gennaio 2008 entreranno in vigore le sanzioni inerenti al non rispetto del regolamento europeo CE 1/2005 e già trasformato in legge dallo stato italiano dall’inizio di quest’anno. La legge dice che: “Trasporto animali: in vigore il Regolamento ( CE ) 1/2005
Il 5 gennaio 2007 è entrato in vigore il Regolamento (CE) 1/2005 del 22 dicembre 2004 sulla protezione degli animali durante il trasporto e le operazioni correlate che modifica le direttive 64/432/CEE e 93/119/(CE) ed il Regolamento (CE) 1255/97
Il nuovo regolamento, coerentemente al principio fondamentale per cui gli animali non devono essere trasportati in condizioni tali da esporli a lesioni o sofferenze inutili e che si applica ai trasporti effettuati in relazione con un’ attività economica degli animali vertebrati vivi, si è reso necessario al fine di limitare il più possibile i lunghi viaggi che rappresentano la causa principale di strapazzo degli animali trasportati.
Il regolamento coinvolge, non solo i trasportatori propriamente detti, per i quali sono previste apposite autorizzazioni, certificazioni di idoneità e sistemi di “tracciabilità” delle loro attività, ma anche gli allevatori, i commercianti, gli operatori dei centri di raccolta, dei posti di controllo e dei macelli in quanto le operazioni di carico e scarico degli animali rappresentano altri importanti momenti di stress legati ai trasporti.
Le nuove disposizioni tuttavia non riguardano allo stesso modo tutti gli addetti al governo degli animali, infatti esse non si applicano, ad eccezione di quanto previsto nell’art. 3, ai trasporti effettuati dagli allevatori dei propri animali con propri mezzi di trasporto fino ad una distanza max. di 50 Km o realizzati per motivi di transumanza stagionale, così come non si applicano in toto alle persone che effettuano trasporti per conto proprio di animali per una distanza max. di 65 Km, come del resto chiarito dalla nota del Ministero della Salute N. DGVAX/45209-P-i.6.b.h/2 del 14/12/2006 che mantiene, per queste tipologie di trasporti, l’autorizzazione già prevista dal Regolamento di Polizia Veterinaria approvato con DPR 8.2.1954, n.320.
La coesistenza della normativa nazionale, prevista del resto dallo stesso reg. 1/2005, con le nuove disposizioni, è particolarmente significativa in quanto si tende a distinguere i trasporti locali legati alle esigenze degli allevatori dai trasporti eseguiti per conto terzi, da trasportatori professionali che rappresentano l’obiettivo principale del regolamento in questione.
Anche il trasporto per conto proprio, effettuato per distanze che superano i 65 Km, è comunque disciplinato dal regolamento come ad esempio nel caso della movimentazione di equidi registrati che si spostano per manifestazioni ippico-sportive, anche se, per quest’ultima categoria di animali sono previste deroghe ad alcune disposizioni, di volta in volta richiamate nel testo.
Gli aspetti principali previsti nel nuovo regolamento possono essere così schematizzati:
Identificazione delle diverse figure professionali che, oltre al trasportatore, sono coinvolte a vario titolo nel trasporto degli animali, come il guardiano, il detentore e l’organizzatore del trasporto, prevedendo per ciascuno compiti e responsabilità più precise.
I trasportatori devono essere in possesso di un’autorizzazione al trasporto di animali rilasciata dalla ASL (autorità competente). Tale autorizzazione sarà diversa a seconda si tratti di lunghi viaggi (oltre le 8 ore) o di viaggi che durano meno di 8 ore.
Il personale che accudisce gli animali (conducenti e guardiani) dovrà avere un certificato di idoneità rilasciato dall’autorità competente o dall’organismo da essa designato a seguito di un corso di formazione obbligatorio.
I mezzi destinati ai lunghi viaggi dovranno essere “omologati” ossia ispezionati dal personale del Servizio Veterinario delle ASL e riconosciuti idonei al trasporto degli animali tramite rilascio del certificato di omologazione.
Obbligo di installazione di un sistema di navigazione satellitare sui mezzi di trasporto stradali destinati ai lunghi viaggi a partire dal 2007 per i mezzi di nuova immatricolazione e dal 2009 per tutti gli altri.
Le autorizzazioni per i lunghi viaggi ed i certificati di omologazione dei mezzi di trasporto dovranno essere inseriti in banche dati elettroniche.
Revisione del giornale di viaggio (ex ruolino di marcia).
Istituzione per ciascun Stato Membro di un punto di contatto attraverso il quale scambiare informazioni e assistenza reciproca in materia di applicazione del regolamento. Per l’Italia tale punto di contatto è stato costituito presso il Dipartimento per la sanità pubblica e sicurezza degli alimenti - Direzione generale della sanità animale e del farmaco veterinario presso il Ministero della Salute ed è rappresentato dall’indirizzo di posta elettronica: dav-trasporti@sanita.it
Definizioni delle procedure di notifica delle violazioni tra le autorità competenti che hanno rilasciato le autorizzazioni ai trasportatori, i certificati di omologazione dei mezzi o i certificati di idoneità del personale addetto alla custodia degli animali.
Modifiche al regolamento (CE) 1255/97 con l’istituzione dei “posti di controllo” che dovranno essere sottoposti ad ispezioni regolari da parte del veterinario ufficiale
Personalmente mi sono informato presso il mio veterinario ASL che mi ha riferito di alcuni particolari unicamente per il trasporto di cavalli. La regione Lombardia, e credo anche tutte le altre regioni italiane,esonerano il conducente dal certificato di idoneità solo se:
· Il conducente è proprietario del proprio mezzo con licenza di trasporto in conto proprio
· trasporta unicamente equidi di suo proprietà e senza scopo di lucro
esenzioni in base all’art 1, comma 5, regolamento CE 1/2005
Questo vale per essere esonerato dal certificato di idoneità e dovrà consegnare all’Asl un modulo prestampato e compilato in ogni sua parte assieme al vecchio permesso di trasporto e dopo relativi bollettini e marche da bollo verrà consegnato un nuovo modulo che permette solo questo tipo di trasporto!!
Attenzione se uno trasporta il cavallo dell’amico o semplicemente della moglie, figlio o altro parente stretto si è gia fuori regola a rischio di sanzione perchè il cavallo sul certificato non risulta tuo!!!
E poi se il camion o altro intestato al padre viene condotto invece dal figlio questo è gia fuori regola e in obbligo del certificato di idoneità.
Informatevi tutti presso le vostre ASL perché il tempo stringe e le sanzioni sono molto salate...
chi avesse alter notizie in merito e volesse farle sapere a tutti noi invii email a
emiliogamba@hotmail.com